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Articoli tratti dal Codice della Strada o Gazzetta Ufficiale

 

In Italia la vendita e detenzione di accessori supplementari di segnalazione visiva di colore BLU
e libera, ma teniamo a voler precisare
che l'utente privato, privo di giusta autorizzazione rilasciata esclusivamente dalla Prefettura
non può in nessun modo o forma utilizzare
questi oggetti, mentre si trova sulle pubbliche strade, i privati oltre che a poter detenere questi oggetti, li
possono usare solo su suolo PRIVATO O CON PERMESSO PROVVISORIO DURANTE GARE O MANIFESTAZIONI SEMPRE RILASCIATO DALLE AUTORITA'
la violazione alla precisa legge in materia comporta quanto segue prescritto dal codice
della strada.

Avvertenza Importante:


Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o
antincendio e delle autoambulanze)

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano
muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli
delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto
il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli
incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera
ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di
istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel
rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti
in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare
di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire
da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 65,00 a € 262,40 .

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 32,00 a € 131,00.

Uscito il decreto legge che disciplina l'uso dei lampeggianti a luce BLU

alla Protezione Civile
DECRETO 5 ottobre 2009
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti
luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione
civile. (09A12274)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n.
285 del 1992;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative
alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro sul
volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,
n. 194, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attivita' di protezione civile»;
Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa
con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;
Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art.
177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del
citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto
essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi
di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei
soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione
civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e
del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su
veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla
legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari
di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito, per
l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della
Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo
decreto legislativo n. 285 del 1992;
b ) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione
civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di
incendi boschivi.
Art. 2.

Immatricolazione dei veicoli

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b ),
sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto
legislativo n. 285 del 1992:
a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne
dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con
facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di
riservato dominio;
B) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel
settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di
cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle
organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco
nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194, che ne dispongono a titolo di proprieta', di usufrutto, di
locazione con facolta' di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con
patto di riservato dominio.
Art. 3.

Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari
da parte di organizzazioni di volontariato

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. B), l'uso dei
dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi
supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o
mobili, e' consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di
protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui
all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo
spegnimento di incendi boschivi;
B) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato
appositamente richiesto da parte delle competenti autorita' di
protezione civile;
c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto
come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo
n. 285 del 1992.
2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera B), e'
effettuata dall'autorita' di protezione civile competente alle
organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.
Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta
puo' essere effettuata per le vie brevi ed e' confermata in forma
scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il
conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1,
lett. B), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' redatta secondo il modello allegato al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante.
3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono
esibite all'atto del controllo da parte delle autorita' di polizia
stradale previste all'art.12, comma 1, del decreto legislativo n. 285
del 1992.


Art. 4.

Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle
Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.

1. Le provincie autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle
d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138
del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli
e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di
emergenze, ai sensi del presente decreto.
2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di
allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di
intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle
predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

 


Comunicazione di Servizio

Dal sito www.emergenzaesoccorso.com da parecchio tempo si leggono delle vere diffamazioni sia in forma velata che chiaramente rivolte alla nostra azienda.

Non abbassandoci al misero livello socioculturale, del titolare, Tale Roberto Masseroli, inserendo tutta la storia, teniamo a precisare che da chiara e visibile DOCUMENTAZIONE in nostro possesso, e da registrazione TELEFONICHE, possiamo dimostrare la verità sulla storia in corso, e inoltre si può chiaramente evidenziare le minacce di morte profuse alla titolare della nostra azienda e relativi collaboratori.

Si mette a disposizione di chiunque abbia dubbi sulla vicenda a richiedere, copia della documentazione in nostro possesso, e depositate già alle Autorità competente per le conclusioni finali.

In relazione al fatto che si sia anche permesso di intromettere nella sua follia l'Azienda INTAV, teniamo a chiarire che noi VOLUTAMENTE abbiamo deciso di non trattare questo Marchio, semplicemente per incomprensioni commerciali, ma ciò non significa "ferire" questa ditta.

Mentre come dimostrabile da ISTANTANEA alla Home Page di qualche tempo fa, il prezioso RIVENDITORE AUTORIZZATO sul proprio sito www.fastandfuriousstore.com  chiaramente indicava detta azienda INTAV come dei Ladri.... e questo documento prezioso verrà usato in Tribunale al suo Tempo.

Quindi lasciamo libero pensiero finale al cliente....

 

 
 

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